"Art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".
Come enunciato dal sopracitato articolo, è obbligatorio comunicare alle Autorità di Pubblica Sicurezza l'ospitalità di cittadini extracomunitari entro 48 ore dall'arrivo sul suolo italiano. Si allega, pertanto, il modulo per la comunicazione di ospitalità da consegnare a mano, correttamente compilato e firmato, su appuntamento all'Ufficio Protocollo (via G. Marconi 187), dal lunedì al mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (te. 0457135022 int. 01), oppure inviandolo via PEC all'indirizzo protocollo.isolarizza@legalmail.it.
Alla comunicazione vanno allegati i seguenti documenti:
- Fotocopia documento di identità del firmatario o permesso di soggiorno o passaporto con visto di ingresso;
- Fotocopia documenti dell'ospite - permesso di soggiorno con visto di ingresso, carta di identità o passaporto;
- Fotocopia di atto di proprietà dell'immobile o contratto di affitto registrato (in quest'ultimo caso è necessario il consenso scritto del proprietario dell'immobile affittato che il fittavolo possa ospitare la persona, corredato di fotocopia di carta d'identità del proprietario dell'immobile).
Inoltre, per coloro che ospitano persone in un immobile non di proprietà (ad esempio in affitto), è necessaria anche una dichiarazione di assenso dell'effettivo proprietario, corredato di copia dei documenti di quest'ultimo.
Non si effettuano fotocopie e, pertanto, si consegnano le COPIE dei documenti sopracitati da allegare alla domanda.
Per maggiori informazioni, è necessario rivolgersi al Servizio Intercomunale di Polizia Locale Media Pianura Veronese - Distretto VR-5C - con sede a Bovolone, in via Benedetto Croce n. 1(tel. 045-6995150)