In attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, il nostro Comune ha istituito il Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro.
Nessun comune può fornire indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nelle dichiarazioni e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario, in quanto detto trattamento di dati sensibili non può essere eseguito da questa amministrazione.
Si precisa che il registro non è pubblico.
Possono prendere visione delle informazioni ivi contenute il dichiarante, e solo se espressamente indicati nella istanza di registrazione: il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.
A seguito di espresso consenso la DAT potrà essere inviata alla Banca Dati Nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della Salute.
COSA OCCORRE
Sono accettate e annotate solo le dichiarazioni rese da cittadini che risultino RESIDENTI nel Comune all'atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta comunque la cancellazione dal Registro.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI REGISTRAZIONE
Tranne il caso in cui venga redatta dal notaio, l’istanza e la relativa DAT devono essere presentate PERSONALMENTE dal dichiarante al funzionario incaricato previo appuntamento.
Il funzionario comunale incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro che riceve la DAT, rilascerà una ricevuta.