La legge finanziaria 2010 (L.23 dicembre 2009, n. 1911) non ha esplicitamente previsto la reiterazione delle agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Successivamente, l’Agenzia delle Dogane ha fornito un’interpretazione di questa mancata reiterazione precisando che il beneficio risulta invece ad oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come ”….porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”.
Pertanto hanno diritto all’agevolazione quelle utenze che risultano, in planimetria, ubicate all’esterno del centro abitato (indicato in azzurro) e all’esterno delle fasce metanizzate (indicate in arancione).
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 26/10/2010, ha approvato l’aggiornamento della planimetria di individuazione delle aree metanizzate anche con la perimetrazione del centro abitato.
La cartografia approvata dal Consiglio Comunale individua come zone non metanizzate le aree esterne ad una fascia di 60 metri dalla più vicina conduttura del gas.
Va precisato che la distanza di 60 metri deve misurarsi tra la più vicina conduttura gas e l'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il l’impianto termico.
Requisiti per avere diritto all'agevolazione:
La riduzione spetta alle utenze che utilizzano gasolio o GPL come combustibile, ubicate esternamente al centro abitato (indicato in azzurro) e esternamente alle fasce metanizzate (indicate in arancione).
Che cosa fare per avere le agevolazioni:
- Verificare sulla cartografia allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale se l’utenza per cui si chiede lo sgravio fiscale risulta in area non metanizzata, ossia se lo stesso è posto a più di 60 metri dalla più vicina conduttura gas. La cartografia è disponibile anche presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Isola Rizza, negli orari di ricevimento al pubblico (giovedì dalle 9,00 alle 13,00);
- Compilare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello consegnato dal fornitore;
- Consegnare la dichiarazione direttamente alla ditta fornitrice del combustibile, che provvederà a fornire lo stesso a prezzo agevolato. E' consigliabile che anche il cittadino conservi una copia della documentazione.
Di seguito vengono messe a disposizione i documenti di individuazione delle aree non metanizzate.